di Pucci Biffi Rastrelli
Pensioni di reversibilità: il problema del riccio
L’argomento non è lieto, eppure non può assolutamente essere ignorato. Arrivano in Associazione numerose telefonate che espongono casi, situazioni familiari, ipotizzano calcoli e possibilità: a quanto ammonta la pensione di reversibilità che spetta al coniuge superstite in caso di decesso del consorte dipendente? Per i figli a carico quanto si percepisce? E se sono maggiorenni, ma ancora studiano? Quali redditi del coniuge superstite decurtano ulteriormente la pensione di reversibilità? In che misura? Vi proponiamo alcuni chiarimenti e riferimenti che speriamo vi siano utili, consapevoli però di non poter essere del tutto esaurienti: i casi e le situazioni familiari possono essere molteplici e diversi ed ogni caso va analizzato singolarmente.
L’argomento “pensioni di reversibilità” (cioè la quota di assegno che spetta al coniuge superstite a carico, nel caso in cui muoia il dipendente pubblico che ha maturato la pensione) è un argomento spinoso per noi consorti, tanto quanto un riccio: molte variabili, molti timori che le cose possano cambiare a nostro sfavore da una finanziaria all’altra e tanta paura di pungersi!
E’ legittimo e doveroso chiedersi su che cosa possiamo contare nel caso in cui rimanessimo soli, dopo aver speso tutta la vita in un andirivieni di missioni diplomatiche (e la nostra categoria è forse l’unica a vivere nella discontinuità perenne e non per una fase limitata, come nel caso di altre carriere) senza essere riusciti – pur con tutta la buona volontà – a lavorare e maturare sufficienti contributi.
Il regolamento che stabilisce la percentuale della pensione di un dipendente pubblico deceduto da erogare al consorte superstite, è riassunto nella tabella F della Legge 335/95. Molti i commenti che troverete su Internet con questo riferimento, particolarmente chiari ed esaurienti quelli che potrete leggere nel sito dell’INPS.
Innanzitutto, sottolineiamo che alla pensione di reversibilità si accede comunque, indipendentemente dal reddito di cui si dispone. La percentuale massima spettante al coniuge superstite è, nella misura attuale, del 60%. Tale percentuale è stata difesa – giusto dirlo – attraverso anni di lotta condotta da agguerrite consorti, tra cui in prima fila anche l’ACDMAE. La storia fu lunga, complessa e qui basti dire che furono numerose le iniziative per contrastare il tentativo del governo (Legge Dini, in primis) di ridurre l’aliquota.
Seppur l’Amministrazione abbia riconosciuto da allora alcuni “benefit” al dipendente per il coniuge che segue con continuità il marito in carriera, la questione “pensioni” resta il riccio puntuto che è sempre stato e i consorti che hanno speso la vita (piaccia o no sentirlo!) dedicandosi al lavoro sotterraneo di affiancare il funzionario in missione, debbono tenere la guardia molto alta.
L’ACDMAE ha ben compreso come tante preoccupazioni e domande necessitino di risposte chiare ed esaustive, di specialisti competenti da mettere a disposizione dei Soci e delle loro problematiche ed ecco, dunque, i ragguagli che possiamo offrirvi in merito.
Il nostro iter è iniziato presso il Dott. Bruno Lijoi, Capo sezione (int. 8315), Ufficio VIII° Istruttoria Pratiche DGRI, ed è poi proseguito incontrando il Dott. Domenico Cerulli presso la sede INPS del quartiere Flaminio competente per le questioni del MAE.
Ci è stato spiegato che la pensione del dipendente viene calcolata sulla base degli anni di servizio, fino ad ottenere un massimo dell’80% dell’ultimo stipendio.
La pensione di reversibilità destinata al consorte vedovo può ammontare sino ad un massimo del 60% della pensione spettante al dipendente in pensione e deceduto (il 60% di quell’80% dell’ultimo stipendio, dunque).
I figli a carico minori o maggiorenni, fino a 26 anni se ancora all’Università, hanno diritto ad una percentuale che ammonta al 20% della pensione di reversibilità (cioè il 20% della pensione del dipendente deceduto). La quota del 20% destinata ai figli a carico sarà elargita per ogni figlio.
Volendo ancora proseguire con i calcoli, potremmo dire che: oltre al 60% dell’ultima pensione del dipendente defunto, percepito dal coniuge vedovo/a, l’importo salirà fino all’80% circa nel caso di un orfano a carico, e fino ad un massimo del 100% nel caso di due o più orfani. Ai figli maggiorenni verrà pagata direttamente la quota spettante sul loro conto corrente personale. Superati i 26 anni di età, indipendentemente dal fatto che abbiano concluso gli studi o meno, gli orfani perderanno definitivamente il diritto al contributo.
Il calcolo degli importi è di competenza dell’INPS: il MAE invia i dati relativi del dipendente deceduto all’INPS, che stabilisce il quantum da erogare.
Nel caso in cui l’interessato muoia ancora in servizio e non avendo raggiunto l’età pensionabile, la sua pensione viene calcolata sulla base degli anni di servizio prestati.
Anche se i vedovi possono rivolgersi direttamente all’ufficio INPS di competenza, la pratica deve comunque iniziare all’Ufficio MAE con la presentazione dell’Atto di morte e sapendo che l’istruzione della pratica per ottenere la pensione di reversibilità dura in media 3 mesi.
Ma cosa succede se il consorte superstite ha delle entrate proprie: altre pensioni o stipendi, proprietà messe a reddito, ecc.?
In questo caso, la pensione di reversibilità può essere decurtata proporzionalmente al reddito percepito dal consorte vedovo, ma in ogni caso la decurtazione non può influire oltre il 50% della somma. A proposito delle decurtazioni, vale la regola che ogni voce di reddito che rientri nella denuncia dei redditi, è considerata tale anche ai fini del calcolo della pensione di reversibilità, ivi compresi i redditi da fabbricati. Fare attenzione, a questo proposito, all’innalzamento delle percentuali di reddito dai fabbricati dopo la recente revisione degli estimi catastali.
Se siamo dunque proprietari – ad esempio – di un immobile dato in affitto e da cui percepiamo una pigione mensile e questo importo va registrato a fine anno nella dichiarazione dei redditi, esso sarà inserito anche nel conteggio che determina la percentuale di decurtazione della pensione di reversibilità.
La dichiarazione delle somme in denuncia dei redditi, peraltro, deve essere fatta in maniera estremamente precisa e puntuale. Sono frequenti, ci dicono, i controlli incrociati che in caso di inesattezze (altre pensioni o redditi non dichiarati) , obbligano il beneficiario a restituire l’importo percepito in eccesso.
In caso di figli iscritti in Università straniere, è riconosciuta ai fini della erogazione della pensione di reversibilità l’iscrizione in Università equipollenti e riconosciute dallo Stato italiano.
In caso di fine del matrimonio, va allegata alla pratica la sentenza di divorzio. La semplice richiesta di separazione è irrilevante e la coppia viene considerata ancora regolarmente sposata. Se, invece, è stata emessa una sentenza di divorzio con assegno di mantenimento disposto dal giudice, la percentuale di reversibilità sarà proporzionale all’assegno.
Per i coniugi stranieri, sono significativi solo i redditi percepiti in Italia. Chi si trasferisce a vivere all’estero, può richiedere che il proprio reddito (e quindi la propria pensione di reversibilità) venga tassato all’estero se la convenzione lo consente. Perché questo avvenga, si deve vivere nel Paese straniero almeno 6 mesi all’anno, presentando la relativa documentazione rilasciata dalle autorità competenti dello Stato ospitante.
Oltre alla pensione di reversibilità, un salvagente importantissimo e spesso utilizzato sono le cosiddette pensioni integrative (in Associazione troverete ottime proposte su convenzione: venite a conoscerle!). Ma il busillis resta sempre lo stesso: come costituirle, se non si ha la possibilità di lavorare davvero e di avere un reddito proprio, di cui disporre liberamente e per sé stessi? Contando sulla generosità del nostro compagno/a che lavora per entrambi… diranno in molti di noi! Senza dubbio è ciò che salva la gran parte. Ma la vita è quello che è e la generosità per tanti motivi può venir meno. L’imprevedibile, triste realtà di trovarsi avanti con gli anni e con un reddito personale incerto o insufficiente è un’eventualità da evitare finché si è in tempo, informandosi e conoscendo le regole del gioco.
Spero di essere stata esauriente! Per tutte le altre informazioni non riportate in queste righe generali, l’ACDMAE e l’ufficio INPS preposto è a vostra disposizione: contattateci!
Pucci Biffi Rastrelli
Membro del Consiglio ACDMAE, si occupa del dossier “Assicurazioni sanitarie e pensioni integrative” e del Notiziario. Conosce bene tutti gli aspetti della vita diplomatica che ha affrontato con curiosità e passione, affiancando il consorte in Iraq, Svizzera, ex Unione Sovietica, Svezia, Nigeria, Bulgaria e Mozambico. Ha lavorato come consulente ad ogni approdo italiano.